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| Scritto da Redazione | |
| mercoledì, 13 giugno 2007 09:02 | |
Guerra dei marchi: per la Ue il limoncello è nato in Spagna
A sua volta, quest’ultima, spalleggiata dall’Ufficio Ue per l’armonizzazione nel mercato interno di marchi, disegni e modelli (Uami). Insieme hanno fatto ricorso alla Cdg dopo che il Tribunale Ue nel 2004 aveva riconosciuto alla Shaker il diritto a denominare ‘Limoncello’ il proprio prodotto, escludendo ogni rischio di confusione tra i liquori delle due ditte per via della notevole differenza visiva tra i due marchi. Ma così facendo, secondo l’Uami, i giudici del Tribunale hanno violato “il principio della valutazione globale del rischio di confusione”. Che richiede, per non incorrere in errori di valutazione, un approfondito esame fonetico e concettuale di tutti gli elementi costitutivi dei marchi in questione. In pratica, l’Ufficio Ue sostiene che la Shaker di Sorrento inserendo in etichetta la dizione “Limoncello della costiera amalfitana” compie concorrenza sleale nei confronti della ditta spagnola, che per prima nel 1996 aveva depositato alla Ue il marchio “Limonchelo”, perché tra “limoncello e limonchelo” non c’è alcuna differenza di pronuncia. La causa odierna in Lussemburgo si è conclusa con l’annullamento della sentenza del Tribunale perché secondo la Corte di giustizia "è stata viziata da un errore di diritto". I giudici del Lussemburgo, infatti, nel dare ragione all’Uami e al ‘limonchelo’ spagnolo, hanno sostenuto che “nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio”. Occorre invece, ha proseguito la Corte del Lussemburgo, “operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso”. Nell’esame va compresa, quindi, la prova di pronuncia del nome del prodotto. Nessun accenno, pertanto, da parte della Cdg, al fatto che il limoncello sia noto in tutto il mondo come prodotto tipico di una precisa area geografica che di certo non si trova in Spagna. Sembra dunque che per l’Ue chiunque trovi conveniente affibbiare a un proprio prodotto il nome di un alimento tradizionale di un qualsiasi altro paese appartenente ai 27 può tranquillamente farlo (purché adotti l’accorgimento di registrarlo all’Uami) . Ottiene così l’inviolabile diritto all’esclusiva di quel marchio in barba a ogni principio di tutela dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali che pure la stessa Unione europea, almeno sulla carta, dovrebbe avere a cuore. Visto che nel 1992 – quattro anni prima, cioè, della registrazione del Limonchelo spagnolo all’Uami – ha emanato ben due regolamenti (il 2081/92 e il 2082/92) specificamente dedicati alla protezione della tipicità agroalimentare e tuttora in vigore. Uno relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. E l’altro alle attestazioni di specificità dei prodotti e degli articoli alimentari. tratto da: Il Velino |
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